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DPCM 24 Ottobre

Pubblichiamo il DPCM del 24 Ottobre, con di seguito il riassunto delle misure introdotte:

Ristorazione e movida

  • dal 26 ottobre chiusura bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie alle ore 18:00.
  • le persone massime consentite al tavolo passano da 6 a 4;
  • vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • resta consentito l’asporto fino a mezzanotte e la consegna a domicilio;

Feste private 

  • vietate feste private al chiuso e all’aperto, incluse feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  • sconsigliato ospitare persone non conviventi.

Chiusure

  • chiudono cinema, teatri, sale da concerto, sale bingo gioco e scommesse, palestre, piscine, centri termali, centri benessere. Chiudono anche i parchi di divertimento e tematici;
  • restano invece aperti i musei.

Spostamenti

  • sconsigliati (ma NON VIETATI) spostamenti non necessari: «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

Scuole

  • nelle superiori 75% di didattica a distanza e 25% in presenza
  • l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo d’istruzione (materna, elementari e medie) e dei servizi educativi per l’infanzia continuerà a svolgersi in presenza.

Testo integrale:

https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/10/DPCM_20201024.pdf

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Regione lombardia

Ordinanza Regione Lombardia 21 Ottobre

Pubblichiamo l’ordinanza di Regione Lombardia valida da oggi (22 Ottobre) su tutto il territorio regionale:

https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/10/Ordinanza-623.pdf

Allegato – autocertificazione: https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/10/AUTOCERTIFICAZIONE_Coprifuoco-Lombardia.-doc.pdf

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gazzetta ufficiale Regione lombardia

DPCM 18 Ottobre e Ordinanza Regione Lombardia 16 Ottobre

Pubblichiamo il DPCM rilasciato ieri (18 Ottobre) e effettivo da oggi su tutto il territorio nazionale, con il rispettivo allegato.

Inoltre pubblichiamo l’ordinanza di Regione Lombardia del 16 di Ottobre con le restrizioni valide a livello regionale, in particolare:

MISURE ANTI-MOVIDA

  • Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite fino alle 24.00. Dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli;
  • è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
  • chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6.00 (solo se con accesso dalla strada);
  • è vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
  • è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

SPORT DI CONTATTO DILETTANTISTICI

Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.


SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO

Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.


DIDATTICA A DISTANZA

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono organizzare le attività in modalità alternata tra distanza e presenza, sono escluse le attività di laboratorio.
Alle Università è raccomandata la promozione della didattica quanto più possibile in tale modalità.


ACCESSO ALLE RSA

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.


ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.
Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.


Sono confermate le disposizioni delle ordinanze:

  • 1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020;
  • Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020, sugli sport di contatto, compatibilmente con quanto previsto dalla presente Ordinanza;
  • Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020.

DPCM: https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/10/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf

Allegato DPCM: https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/10/Allegato_A_Dpcm_18102020.pdf

Ordinanza Regione Lombardia: https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/10/ORDINANZA_620_del_16_ottobre_2020.pdf

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DPCM 13 Ottobre

Dopo la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e il recente decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19, decreto che attualmente è in corso di registrazione/pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni del DPCM – composto di 12 articoli 22 allegati – si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020 (“restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto”).

Quali sono le novità del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri?

Al di là di quanto già normato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, in materia di dispositivi di protezione, ricordiamo brevemente quanto indica il DPCM riguardo all’uso delle mascherine.

Nell’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) si indica che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

    a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

    b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

    c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

In tema di formazione (si parla in questo caso anche di salute e sicurezza):

Al punto r) dello stesso comma si indica che “ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21. (…) Sono altresì parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori (…) nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

In merito poi alle attività lavorative e ricreative – se ne è parlato molto sui media – restano sospese (art.1, comma 6, punto n) le attività “che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Inoltre (art.1, comma 6, punto ee) “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo;

Poche novità, invece, in materia di smart working, differentemente da quanto proposto inizialmente (si era parlato della possibilità di richiedere alle aziende di aumentare la quota di lavoro a distanza). È rimasta solo una raccomandazione riguardo alle attività professionali.

Si raccomanda che le attività “siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”.

Infine riportiamo la conferma di un importante riferimento ai protocolli condivisi che era già presente nei precedenti decreti.

L’articolo 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) richiede che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, rispettino “i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.

Link DPCM: https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/10/dPCM-13-ottobre-2020.pdf

Link allegati DPCM: https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/10/Allegati_dpcm_13_ottobre_2020.pdf

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Ministero della salute

Ordinanza Ministero della salute – 12 Ottobre

Pubblichiamo l’ordinanza del Ministero della salute riguardo la modifica dei periodi di isolamento e delle procedure per il rientro al lavoro, oltre a un breve riepilogo delle casistiche più comuni:

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).


Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).


Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).


Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

  • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
  • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno

Ordinanza: https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/10/circolare-12-ottobre-2020-ministero-salute.pdf

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Ministero della salute

DPCM 7 Ottobre e ordinanza Ministro della salute

Pubblichiamo, rispettivamente, il DPCM rilasciato ieri, valido su tutto il territorio nazionale, e l’ordinanza del Ministro della salute riguardo l’aggiunta dell’obbligo di tampone per il rientro da alcuni paesi:

https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/10/Decreto-Legge-7-ottobre-2020-n.-125.pdf

https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/10/10740-Ordinanza-Ingressi-paesi-esteri-7-ottobre-2020-DEF.pdf