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Covid-19, ulteriori misure di contenimento dell’epidemia e nuove regole sulla quarantena

Gentile Cliente,

Pubblichiamo infografiche relative alle ultime misure di contenimento dell’epidemia e nello specifico:

  • Nuove regole sulla quarantena e isolamento per positività e contatti stretti;
  • Nuove regole di accesso ai tamponi per la Regione Lombardia;
  • Principali novità relativa alle misure di contenimento della pandemia contenute nell’ultimo decreto

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Link download: https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2022/01/COVID-19_2022_Omicron_ISTAR.pdf

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Consegna green pass del Lavoratore al Datore di lavoro

Pubblichiamo in allegato il DL 127/2021, che prevede la possibilità da parte del lavoratore di consegnare il suo green pass al datore di lavoro, ed essere esonerato dai controlli per tutta la durata prevista dal certificato.

Poiché si tratta di una “possibilità” e non di un obbligo, suggeriamo cautela nello stimolare i lavoratori alla consegna del Green Pass, rendendo semplicemente nota ai lavoratori questa opzione.

NB: ll Garante della privacy ha precedentemente espresso pareri negativi in merito alla conservazione dei dati relativi al Green Pass presso il datore di lavoro. La norma che è comunque stata approvata prevede che il lavoratore possa chiedere al datore di lavoro di consegnare il certificato ma non c’è nessun obbligo in capo al datore di lavoro di dare esito positivo a questa richiesta. In particolare invitiamo i Datori di Lavoro a valutare l’onere derivante dal trattamento di dati particolari (cd. Dati Sensibili) dei lavoratori. L’azienda è infatti tenuta ad una modalità di raccolta, conservazione e utilizzo decisamente particolare e rafforzata rispetto alla modalità di trattamento dei dati comuni, basti pensare ad esempio alle modalità di gestione di altri documenti contenenti dati personali particolari relativi alla salute Si pensi alla busta sigillata contenente le cartelle sanitarie dei lavoratori, emesse a seguito di sorveglianza sanitaria. Anche per l’archivio relativo ai green pass andrebbero introdotte misure non meno cautelative per la conservazione documentale. Anche le modalità di trasmissione dei dati dovranno garantire idonee misure di sicurezza (è sconsigliata la trasmissione a mezzo mail, Whatsapp o servizi di messaggistica, o altra modalità non sicura e protetta).In seguito ai recenti casi di furto di dati relativi ai green pass tramite app contraffatte, ricordiamo inoltre che l’unica app consentita per il controllo della validità del Green pass è “VerificaC19” 

Il Decreto legge, convertito in legge, è valido dal 21 Novembre 2021

Link: https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2021/11/gazzettaufficiale1.pdf

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Obbligo Green Pass in aziende del settore pubblico e privato

Gentile Cliente,

In allegato la documentazione necessaria per la verifica del green pass, obbligatoria  a partire dal prossimo venerdì 15 ottobre, data di entrata in vigore del D.L. 127/2021.

Vi preghiamo di considerare i documenti allegati come utili a dimostrare la conformità dell’azienda in caso di controlli. Devono essere predisposti su carta intestata aziendale e sono sufficientemente generici per poter essere applicabili a tutte le realtà aziendali. Tuttavia l’ideale sarebbe personalizzarli per definire l’effettiva scelta dell’azienda su come esegue i controlli (all’ingresso, a campione, una volta la settimana ecc…).

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Link Download:

https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2021/10/01_Informativa-Lavoratori.docx

https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2021/10/02_Informativa-per-lavoratori-esterni.doc

https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2021/10/03_NOMINA-VERIFICATORI.rtf

https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2021/10/04_Procedura-Verifica-Green-Pass-x-Aziende.doc

https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2021/10/05_VERBALE-DI-VERIFICA-A-CAMPIONE.docx

https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2021/10/06_VERBALE-DI-VERIFICA-MASSIVO-AD-INGRESSO.docx

https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2021/10/NOTA_1_Approfondimento-per-lavoratori-dallestero.docx

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Ordinanza per ingressi dall’estero

Con ordinanza valida dal 16 di Maggio fino al 30 Luglio, il ministero della salute ha stabilito nuove regole per l’ingresso in Italia dall’estero, in particolare:

  • Per gli ingressi da San Marino e Città del Vaticano, non è necessario nessun adempimento (ne isolamento fiduciario ne tampone).
  • Per gli ingressi dai paesi dell’Unione Europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Regno Unito e Israele sarà necessario presentare un test molecolare o antigenico negativo e non sarà necessaria la quarantena (isolamento fiduciario) all’arrivo.
    • In caso di mancata presentazione del test, sarà comunque necessario un isolamento di 10 giorni all’arrivo, oltre a un test da eseguire a fine periodo.
  • Per gli ingressi dagli altri paesi, rimane l’obbligo del test molecolare o antigenico negativo oltre alla quarantena di 10 giorni all’arrivo.
    • Rimangono specifiche restrizioni per Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.
    • Vengono autorizzati ulteriori voli Covid-tested da Stati uniti, Canada, Giappone e Emirati Arabi uniti.

Ordinanza completa: https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2021/05/ordinanza14maggio.pdf

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DPCM 14 Gennaio

Pubblichiamo il DPCM del 14 Gennaio, effettivo dal 16 Gennaio:

DPCM: https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2021/01/a9b16b9a-5741-11eb-9219-9edbc2e0a571.pdf

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Modulo per rientro dei lavoratori

Con DL 183 del 31 dicembre 2020 (in vigore dalla medesima data), il Governo ha prorogato i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 del citato provvedimento, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente 31 gennaio 2021) e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

Pubblichiamo il modulo per il rientro dei lavoratori e visitatori, da inserire su carta intestata aziendale:

https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2021/01/DICHIARAZIONE_COVID_LAVORATORI_-AGG_GENN_2021.docx

https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2021/01/DICHIARAZIONE_COVID_VISITATORI_AGG_GENN_2021.docx

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Ordinanza Ministero della salute per rientri dall’estero

Pubblichiamo l’ordinanza del 20 Dicembre che riporta, in particolare, il divieto d’ingresso dall’inghilterra.

REGNO UNITO.

Il Ministro della Salute, con Ordinanza del 20 dicembre 2020, ha interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.
Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti all’ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
L’ordinanza è efficace dal 20 dicembre al 6 gennaio 2021.

PAESI A RISCHIO ELENCO C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino (limitatamente al periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all’Elenco C dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.)

In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione.

Per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’Elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano.

In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

Rimane l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso, nonché l’obbligo di compilare un’autodichiarazione. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali

Sono previste limitazioni in caso di transito o soggiorno in Paesi dell’ Elenco D e/o dell’ Elenco E nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia.

Ingresso in Italia dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 

Sono previste alcune restrizioni per chi entra in Italia in particolare nel periodo dal 21 Dicembre al 6 Gennaio 2021:

•Obbligo di isolamento fiduciario per coloro che provengono dai Paesi dell’Elenco C e che entrano in Italia nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, per motivi diversi da quelli indicati all’art. 6 comma 1, lettera a) b) e c) del DPCM 3 dicembre 2020.

•Obbligo di isolamento fiduciario per coloro che hanno soggiornato o transitato nei Paesi dell’elenco C, in uno o più giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per motivi diversi da quelli indicati all’art. 6 comma 1, lettera a), b) e c) del DPCM 3 dicembre 2020, e che fanno ingresso in Italia per qualsivoglia motivo.

Sono previste limitazioni in caso di transito o soggiorno in Paesi dell’ Elenco D e/o dell’ Elenco E nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia.

Deroghe

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione e presentazione del risultato negativo di un test molecolare o antigenico (ove previsto), nonché di comunicazione del proprio ingresso dall’estero sul territorio nazionale, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:

•all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

•al personale viaggiante;

•ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20;

•agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

•agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

•a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

•a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

•ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C (Vedi sezione dedicata);

•al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

•ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

•al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

•ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

•agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

•agli ingressi mediante voli “Covid-tested”, conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.

Ordinanza: https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/12/pdf.pdf

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DPCM 24 Ottobre

Pubblichiamo il DPCM del 24 Ottobre, con di seguito il riassunto delle misure introdotte:

Ristorazione e movida

  • dal 26 ottobre chiusura bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie alle ore 18:00.
  • le persone massime consentite al tavolo passano da 6 a 4;
  • vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • resta consentito l’asporto fino a mezzanotte e la consegna a domicilio;

Feste private 

  • vietate feste private al chiuso e all’aperto, incluse feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  • sconsigliato ospitare persone non conviventi.

Chiusure

  • chiudono cinema, teatri, sale da concerto, sale bingo gioco e scommesse, palestre, piscine, centri termali, centri benessere. Chiudono anche i parchi di divertimento e tematici;
  • restano invece aperti i musei.

Spostamenti

  • sconsigliati (ma NON VIETATI) spostamenti non necessari: «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

Scuole

  • nelle superiori 75% di didattica a distanza e 25% in presenza
  • l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo d’istruzione (materna, elementari e medie) e dei servizi educativi per l’infanzia continuerà a svolgersi in presenza.

Testo integrale:

https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/10/DPCM_20201024.pdf

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DPCM 13 Ottobre

Dopo la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e il recente decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19, decreto che attualmente è in corso di registrazione/pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni del DPCM – composto di 12 articoli 22 allegati – si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020 (“restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto”).

Quali sono le novità del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri?

Al di là di quanto già normato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, in materia di dispositivi di protezione, ricordiamo brevemente quanto indica il DPCM riguardo all’uso delle mascherine.

Nell’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) si indica che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

    a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

    b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

    c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

In tema di formazione (si parla in questo caso anche di salute e sicurezza):

Al punto r) dello stesso comma si indica che “ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21. (…) Sono altresì parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori (…) nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

In merito poi alle attività lavorative e ricreative – se ne è parlato molto sui media – restano sospese (art.1, comma 6, punto n) le attività “che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Inoltre (art.1, comma 6, punto ee) “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo;

Poche novità, invece, in materia di smart working, differentemente da quanto proposto inizialmente (si era parlato della possibilità di richiedere alle aziende di aumentare la quota di lavoro a distanza). È rimasta solo una raccomandazione riguardo alle attività professionali.

Si raccomanda che le attività “siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”.

Infine riportiamo la conferma di un importante riferimento ai protocolli condivisi che era già presente nei precedenti decreti.

L’articolo 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) richiede che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, rispettino “i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.

Link DPCM: https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/10/dPCM-13-ottobre-2020.pdf

Link allegati DPCM: https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/10/Allegati_dpcm_13_ottobre_2020.pdf

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DPCM del 14 di Luglio

Pubblichiamo il DPCM e il rispettivo allegato rilasciato il 14 Luglio, che proroga le misure di contenimento fino al 31 di Luglio, valido su tutto il territorio nazionale:

https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/07/DPCM_20200714-txt.pdf

https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/07/DPCM_20200714_allegati.pdf