Dopo la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e il recente decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19, decreto che attualmente è in corso di registrazione/pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni del DPCM – composto di 12 articoli e 22 allegati – si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020 (“restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni del presente decreto”).
Quali sono le novità del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri?
Al di là di quanto già normato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, in materia di dispositivi di protezione, ricordiamo brevemente quanto indica il DPCM riguardo all’uso delle mascherine.
Nell’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) si indica che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
In tema di formazione (si parla in questo caso anche di salute e sicurezza):
Al punto r) dello stesso comma si indica che “ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21. (…) Sono altresì parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori (…) nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.
In merito poi alle attività lavorative e ricreative – se ne è parlato molto sui media – restano sospese (art.1, comma 6, punto n) le attività “che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Inoltre (art.1, comma 6, punto ee) “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo;
Poche novità, invece, in materia di smart working, differentemente da quanto proposto inizialmente (si era parlato della possibilità di richiedere alle aziende di aumentare la quota di lavoro a distanza). È rimasta solo una raccomandazione riguardo alle attività professionali.
Si raccomanda che le attività “siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”.
Infine riportiamo la conferma di un importante riferimento ai protocolli condivisi che era già presente nei precedenti decreti.
L’articolo 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali) richiede che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, rispettino “i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.
Link DPCM: https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/10/dPCM-13-ottobre-2020.pdf
Link allegati DPCM: https://coronavirus.istarsrl.eu/wp-content/uploads/2020/10/Allegati_dpcm_13_ottobre_2020.pdf